sabato 28 marzo 2020


COVID-19 DATI NAZIONALI E DELLA NOSTRA PROVINCIA
Cerreto d’Esi 28/03/2020

Salgono a 71 le vittime nella nostra provincia su un totale di 386 per la regione Marche. La città più colpita è Pesaro con 127 decessi, segue Ancona con 33, fano con 31, Vallefoglia (PU) con 18, Fermo con 8, Civitanova, Mondolfo (PU) e Jesi (AN) con 7, Cingoli (MC) e Senigallia (AN) con 6, Macerata e Porto Sant’Elpidio (FM) con 5, Urbino, Tavullia (PU), Falconara (AN), Montelabbate (PU) e Recanati (MC) con 4, Porto Recanati (MC), Gradara (PU), Cartoceto (PU), Pergola (PU), Petriano (PU) e Fossombrone (PU) con 3, poi ci sono 15 comuni con 2 decessi e 58 con un decesso.

Fonte GORES (gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) tabella Arancione del 28/03/2020 aggiornata alle ore 18:00





AGGIORNAMENTO DATI CORONAVIRUS - COMUNE DI CERRETO D'ESI 27-03-2020
Pubblicata il 28/03/2020



Il Sindaco informa la cittadinanza che dai dati ufficiali, nel nostro Comune risultano ad oggi 11 persone sottoposte alla misura della quarantena domiciliare mentre i casi di persone positive al coronavirus sono rimasti invariati.

Comunque, si raccomanda di attenersi scupolosamente alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri evitando ogni spostamento se non strettamente necessario ed alle altre indicazioni del Ministero della Salute per contenere e contrastare il diffondersi del contagio.


Il Sindaco
Giovanni Porcarelli


L'apertura del Coc:
ecco le linee guida

Cerreti d'Esi 18/03/2020

Incontro operativo con il sindaco al teatro Casanova



Il Governo ha emanato con il Dpcm dell’11 marzo ulteriori misure restrittive su tutto il territorio nazionale per contrastare l'emergenza coronavirus. Tra le misure previste sono sospese le attività di bar, pub, ristoranti. Chiusura dei parrucchieri e centri estetici. Resteranno aperti alimentari, benzinai, edicole e tabacchi oltre a farmacie e parafarmacie, ottici ed altri e servizi commerciali per generi di prima necessità come quelli per la cura degli animali. Le industrie resteranno aperte ma con "misure di sicurezza", cioè purché garantiscano iniziative per evitare il contagio. Il Comune di Cerreto d’Esi ha attivato in via precauzionale, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di ottimizzare i flussi informativi del Sistema di Protezione Civile e consentire una corretta comunicazione alla popolazione e condividere tutte le misure utili al fine di velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale. Per informazioni di carattere generale inerenti l'emergenza epidemiologica Covid 19 per il servizio di assistenza e supporto: alle persone anziane non autosufficienti o prive di assistenza familiare; ai soggetti posti in isolamento domiciliare; E’ attivo il numero 0732 035469 tutti i giorni h24. Per ulteriori informazioni siete pregati di rivolgervi: Ministero della Salute numero 1500Regione Marche Numero Verde 800 936 677 attivo dalle ore 8 alle ore 20 - consegna gratuita dei farmaci a domicilio Numero Verde 800 189 521 Assistenza sanitaria 118 Numero unico di emergenza 112. Inoltre, si raccomanda di attenersi alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri evitando ogni spostamento se non strettamente necessario ed alle altre indicazioni del Ministero della Salute per contenere e contrastare il diffondersi del contagio.


La benedizione mai data da un Pontefice«Signore, svegliati e vieni a salvarci»









Nella Chiesa ai tempi del coronavirus sono i parroci che celebrano, soli, la messa in diretta web, mentre il Papa va a piedi nel centro di Roma in quarantena a pregare, a nome di tutti, davanti al crocifisso «miracoloso». È il Pontefice che in una piazza San Pietro deserta e piovosa esordisce manifestando come «ci siamo ritrovati impauriti e smarriti», e implora Dio di «non lasciarci in balia della tempesta». «Svegliati Signore! Salvaci!», grida Francesco, richiamando il passo del Vangelo in cui i discepoli sono atterriti dalla burrasca e Gesù dorme. E poi dà la speciale benedizione Urbi et Orbi, sì, quella di Natale e Pasqua, a cui in genere assistiamo distrattamente con i calici in mano davanti a tavole imbandite. E concede anche l’indulgenza plenaria, per i cristiani una grazia straordinaria che «guarisce» completamente l’uomo. La Chiesa ai tempi del covid-19 è l’arcivescovo di Milano che sale sul tetto del Duomo per supplicare protezione alla «Madunina», mentre in centinaia di paesini o grandi città si fanno o rinnovano voti ai santi patroni per invocare la salvezza, come non avveniva dai tempi della guerra. O della peste. Scene in mondovisione o in streaming che entrano nella storia, planetaria e locale. Mentre, chissà, magari chi è costretto a casa dall’isolamento di massa, di fronte al proprio parroco su YouTube, o alle immagini del Papa a piedi in via del Corso che incrocia l’incredulità di un ciclista, riscopre barlumi di una fede più profonda. O si cimenta in una meditazione intima sul mistero di Dio. Sul senso dell’esistenza e di quello che facciamo – o facevamo – ogni giorno. Sulla vulnerabilità umana, via inevitabile per la vita eterna. Dove, assicurano i sacerdoti, sarà solo felicità. Condivisa, altro concetto diventato così prezioso in questi giorni di solitudini. Tante parrocchie che si stavano svuotando stanno raggiungendo molte più persone in queste settimane di «fitte tenebre che si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città», come ha detto il Papa. Un po’ è il tempo a disposizione degli «utenti», un po’ la disperazione che spinge ad aggrapparsi a Dio. Gli uomini di Chiesa potranno fare tesoro di questo potenziale slancio – forzato ma tangibile – di spiritualità, magari dissimulata, ma di cui si sta sentendo un bisogno inedito. Lo ha percepito monsignor Mario Delpini, solitamente riservato, salito in cima al duomo con un foglietto di carta per «compiere un gesto di risonanza pubblica, in modo che nessuno si senta solo». Mentre la pandemia spaventa e chiude in casa il pianeta, c’è una Chiesa che esce dalle sacrestie, usa con meno sufficienza le nuove tecnologie e compie gesti eclatanti ma sinceri, dall’alto valore simbolico, anche per chi non crede, e si impegna ad avere una presenza più costante e confortante nel quotidiano – oggi angosciato – delle persone. Di questo, di vicinanza, ha bisogno la gente. E di segni forti come l’apertura delle strutture di molte diocesi per ospitare famiglie povere, con parrocchie che si accollano anche il pagamento degli alberghi per i pazienti dimessi, per liberare posti. «Ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme», ha detto ieri sera Francesco. È il tempo «di reimpostare la rotta della vita verso Dio e verso gli altri». Basandola su un punto che può unire tutti, credenti e non: «La speranza, che mai delude».
by Domenico Agasso jr IL SECOLO XIX

domenica 1 febbraio 2015

IO COLTIVO L'ORTO A SCUOLA… MI AIUTI?

Con la deliberazione di giunta del commissario straordinario numero  4   del  29-01-2015 il commissario straordinario delibera: Di aderire al bando del Servizio Ambiente e Agricoltura con un progetto denominato “Io coltivo l’orto a scuola … mi aiuti?” che prevede fra l’altro la valorizzazione delle piante autoctone tipiche del territorio di Cerreto d'Esi che sono state riconosciute come eccellenze della biodiversità agraria: Mela Rosa in Pietra – Mela Carella – Susina Brignoncella – Visciola di Cerreto d’Esi - Vernaccia Nera Grossa;
Il bando di attuazione dell’iniziativa di agricoltura sociale denominata “ORTOINCONTRO” ha come obiettivo di avviare una sperimentazione di orticoltura sociale, civica e didattica capace di unire il valore dell’orto con quello della relazione e partecipazione; Saranno finanziate, con fondi regionali e statali, iniziative di orticoltura con l’obiettivo di: Creare, attraverso la realizzazione di orti sociali, urbani e didattici, percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione del territorio. Promuovere e diffondere nuovi e più sostenibili stili di vita attraverso la conoscenza e il rispetto dei canoni dell’agricoltura biologica. Recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l’efficienza e valorizzando il concetto di bene comune. Sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le realtà associative presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche, sull’esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale. Sostenere lo svolgimento da parte dei cittadini di attività utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute. Favorire una risposta adeguata all’esigenza di un’alimentazione sana e sicura attraverso la conoscenza, la coltivazione ed il consumo di prodotti agricoli locali, stagionali e di filiera corta.

Il Commissario Straordinario, Dott.ssa ANGELA BUZZANCA,  stabilisce che la delibera sarà  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000 n.267.

giovedì 22 gennaio 2015

ADOZIONE CODICE DISCIPLINARE

IL COMUNE ADOTTA IL CODICE DISCIPLINARE

Con la Deliberazione della giunta del Commissario Straordinario nr. 41 del 30/12/2014 il comune di Cerreto d’Esi adotta un codice disciplinare.
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a)     intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b)    rilevanza degli obblighi violati;
c)    responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)  grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e)    sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f)     al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a)     inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro;
b)    condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c)    negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d)    inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)    rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
f)     insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a)     recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;
b)    particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)    assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
d)    ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e)    svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f)     testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g)    comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h)    alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i)     manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 300/1970;
j)     atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k)    violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi;
l)     sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a)    recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità;
b)    assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c)    occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d)    persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e)    esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f)      atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;
g)    fatti e comportamenti tesi all’elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali atti o comportamenti;
h)    alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i)     qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’ente o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del C.C.N.L. del
14 settembre 2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a)     recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b)    recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c)    ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d)    mancata ripresa del servizio nel termine prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e)    continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)     recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g)    recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h)    condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i)     violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j)     reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a)     terza recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b)    accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c)    condanna passata in giudicato:
1. per i delitti già indicati nell’art. 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della Legge 18 gennaio 1992, n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale,
lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1,
lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000.
2. per gravi delitti commessi in servizio;
3. per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della Legge 27 marzo 2001, n. 97;
d)    condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e)    condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f)     violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
g)    l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
9. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, come modificato dall’art. 23 del C.C.N.L. del
22 gennaio 2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
11. In sede di prima applicazione del presente C.C.N.L., il codice disciplinare deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente C.C.N.L. e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della affissione.
12. Per le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla data di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le sanzioni previste dall’art. 25 (codice disciplinare) del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, come modificato dall’art. 25 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.
13. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente C.C.N.L. sono disapplicate le disposizioni dell’art. 25 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 come sostituito dall’art. 25 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.

INCARICO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.TEOFILO CELANI DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO E DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Con decreto del commissario straordinario n. 11 del 30-12-2014, registro generale n. 25, il Commissario Straordinario Dott.ssa ANGELA BUZZANCA,  decreta conferendo al Dott. Teofilo CELANI, nuovo segretario generale del Comune di Cerreto d’Esi (incarico conseguito in seguito al pensionamento del Dott. Angelo Bonetti), l’incarico di Responsabile dell’Ufficio e del Servizio di Polizia Municipale, con decorrenza dal 01 gennaio 2015 e fino all’attribuzione della Responsabilità ad altro soggetto. Conferisce al Dott. Teofilo CELANI le funzioni e le prerogative di cui all’art. 107 commi 2 e 3 del d. lgs. 267/2000 e di far constare che dal presente provvedimento non deriva un aumento di spesa né una minore entrata e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Premesso che: il sig. Giovanni MONTANARI, Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e incaricato di Posizione Organizzativa, è andato in quiescenza il 31.10.2014, che l’eventuale esperimento del concorso pubblico per la copertura del posto vacante in Pianta Organica di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di Cerreto d’Esi, va attivato coerentemente con le risorse finanziarie dell’Ente e con i vincoli assunzionali; in ogni caso la procedura richiede mediamente sei mesi di tempo, per il suo completamento; che è necessario garantire nell’immediato la Responsabilità dell’Ufficio e del Servizio, per assicurarne la funzionalità complessiva; che la procedura per l’attribuzione di mansioni  superiori a dipendente interno (disciplinata dall’art. 52 del d. lgs. 165/2001 e dall’art. 8 CCNL 2000) comunque richiede, preliminarmente, di provvedere alla rilevazione degli effettivi fabbisogni, di integrare il piano triennale dei fabbisogni di personale, di avviare le relazioni sindacali, di attivare la concertazione con le organizzazioni sindacali sui criteri generali per l’attribuzione delle funzioni superiori. Oltre al fatto che, comunque, contestualmente andrebbero avviate le procedure concorsuali. Anche in questo caso i tempi sono lunghi rispetto all’esigenza di attribuzione immediata della Responsabilità dell’Ufficio e del Servizio di Polizia Municipale presso il Comune di Cerreto d’Esi; che si ritiene opportuno, nelle more dell’esperimento delle procedure concorsuali o della gestione in forma associata mediante convenzione, fare ricorso all’attribuzione delle funzioni di Responsabile dell’Ufficio e del Servizio di Polizia Municipale, al Segretario generale, ai sensi dell’art. 97 co. 4 lettera D, del d. lgs. 267/2000, senza incremento di spesa per l’Ente; che l’articolo 50, comma 10, del d. lgs. 267/2000, dispone che il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

Chi è il Dott. Teofilo CELANI?