IL COMUNE ADOTTA IL CODICE DISCIPLINARE
Con la Deliberazione
della giunta del Commissario Straordinario nr. 41 del 30/12/2014 il comune di
Cerreto d’Esi adotta un codice disciplinare.
1. Nel rispetto del
principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla
gravità della mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e
l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a) intenzionalità
del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di
lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato
all’ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o
attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai
precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori
in accordo tra di loro.
2. La
recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione
o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se
le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La
sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando
l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza
delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell’orario di lavoro;
b) condotta non conforme ai principi di
correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;
c) negligenza nell’esecuzione dei compiti
assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o
sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di
custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di
prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato
danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali
disposte a tutela del patrimonio dell’ente, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai
carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei compiti assegnati.
L’importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva
nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del
massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste
al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10
giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l’entità della
sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono
del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli
obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o
ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a 10
giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il
recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in
procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli
utenti o di terzi;
h) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con
utenti o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell’ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi
dell’art. 1 della Legge n. 300/1970;
j) atti, comportamenti o molestie, anche di
carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
k) violazione di obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato
disservizio ovvero danno o pericolo all’ente, agli utenti o ai terzi;
l) sistematici e reiterati atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste
nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure
quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare
gravità;
b) assenza ingiustificata ed arbitraria dal
servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del
comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento, da parte del responsabile della
custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di
pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d) persistente insufficiente rendimento o fatti,
colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati
atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al
fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo
dal contesto lavorativo;
f) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità
che siano lesivi della dignità della persona;
g) fatti e comportamenti tesi all’elusione dei
sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell’orario o manomissione
dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale
sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o permetta tali
atti o comportamenti;
h) alterchi di particolare gravità con vie di
fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
i) qualsiasi comportamento da cui sia derivato
danno grave all’ente o a terzi.
Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma,
il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a
decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso una indennità pari al
50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione
base mensile) del C.C.N.L. del
14 settembre 2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
14 settembre 2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva
plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle
previste nei medesimi commi, che abbia comportato l’applicazione della sanzione
massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 8, lett. a);
b) recidiva nell’infrazione di cui al comma 6,
lettera c);
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento
disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel
rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto dei modelli di
relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di mobilità attivata;
d) mancata ripresa del servizio nel termine
prefissato dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia
protratta per un periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente
riprenda servizio si applica la sanzione di cui al comma 6;
e) continuità, nel biennio, dei comportamenti
rilevati attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento
o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel biennio, anche nei confronti di
persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi
ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione
psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in
ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
g) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della
persona;
h) condanna passata in giudicato per un delitto
che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di
lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i) violazione dei doveri di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro;
j) reiterati comportamenti ostativi
all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare
gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza
recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro
dipendenti o terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l’impiego fu conseguito
mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti,
ovvero che la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a
seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna passata in giudicato:
1.
per i delitti già indicati nell’art. 1, comma 1, lettere a), b) limitatamente
all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della Legge 18 gennaio 1992, n. 16;
per il personale degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli
artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale,
lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1,
lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000.
lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1,
lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000.
2. per gravi delitti commessi in
servizio;
3. per i delitti previsti
dall’art. 3, comma 1 della Legge 27 marzo 2001, n. 97;
d) condanna passata in giudicato quando dalla
stessa consegua l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) condanna passata in giudicato per un delitto
commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione
per la sua specifica gravità;
f) violazioni intenzionali degli obblighi non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
g) l’ipotesi in cui il dipendente venga arrestato
perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o
corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
9. Le
mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate
secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto
all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all’art. 23 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, come modificato dall’art. 23 del
C.C.N.L. del
22 gennaio 2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
22 gennaio 2004, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al
codice disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale
forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. Per
le infrazioni disciplinari, comunque, commesse nel periodo antecedente alla
data di efficacia del codice disciplinare, di cui a comma 11, si applicano le
sanzioni previste dall’art. 25 (codice disciplinare) del C.C.N.L. del 6
luglio 1995, come modificato dall’art. 25 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.
13.
Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente C.C.N.L. sono disapplicate
le disposizioni dell’art. 25 del C.C.N.L. del 6 luglio 1995 come sostituito
dall’art. 25 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004.