Il Movimento 5 Stelle di
Cerreto d’Esi, si vede costretto a rispondere al
Sig. Sergio Gubinelli a seguito dell’articolo pubblicato da quest’ultimo su
l’Azione in merito alla sua terza nomina consecutiva al ruolo di assessore del
comune di Cerreto d’Esi.
Ci preme sottolineare che il
Movimento 5 stelle non ha nulla di personale nei riguardi del sopra citato, per
noi il Sig. Sergio Gubinelli è semplicemente un esponente politico distante
dalle nostre posizioni e che quindi osserviamo con attenzione per quel che
riguarda il suo ruolo pubblico così come facciamo con tutti.
In paese aleggia molta confusione
circa la nostra mozione di sfiducia presentata per la terza nomina consecutiva
ad assessore,quindi riteniamo utile fare un po’ di chiarezza al di la delle
opinioni più o meno variopinte che circolano in città.
Ci sembra che si dia poca importanza
allo statuto comunale che è l’insieme delle norme fondamentali per l’attività
del comune. Ricordiamo ai lettori che lo statuto di ogni comune, una volta
approvato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso
all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi; infine inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli
statuti,non si tratta quindi di un documento riposto in maniera confusa in un
cassetto ma di un testo UFFICIALE.
Detto questo riportiamo alla lettera
il passaggio dell’articolo 29 riguardante la nomina degli assessori:
“Chi ha ricoperto in due mandati
consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo
ulteriormente nominato Assessore.”
Per quel che riguarda il T.U.E.L.
riportiamo il famigerato articolo 51.
Articolo 51 - Durata del mandato del
sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei
mandati:
1. Il sindaco e il consiglio
comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in
carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati
consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato
consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due
anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Ci sembra chiaro che ci sia un
esplicito riferimento alla carica di sindaco e di presidente della provincia,se
ne deduce che lo statuto comunale non entra in conflitto con la legge
nazionale, pertanto è da ritenersi solamente più restrittivo quindi applicabile
e valido.
Inoltre nella deliberazione del
consiglio comunale num.10 del 11-06-2014 con oggetto:Presa d’atto della
comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale e del
vicesindaco,si legge che Visto il D.P.R. 16/05/1960, n.570, e successive
modificazioni; Visto il D.l.vo 18/08/2000 n. 267; Visto lo Statuto Comunale; si
prende atto della composizione della giunta.
In buona sostanza si dice che la
nomina della giunta non è in contrasto ne col TUEL ne con lo statuto comunale,
invece come abbiamo chiarito, questa affermazione non si può certo fare per la
nomina del sig.Gubinelli.
Tuttavia, onde evitare spiacevoli
battibecchi che poco hanno a che fare con la politica e quindi con il bene
comune, fatta questa doverosa precisazione, auspichiamo che la polemica possa
concludersi al più presto e invitiamo quella che sarà la nuova giunta e quindi
il nuovo consiglio comunale ad adeguare e ristrutturare lo statuto comunale affinché non possano ripresentarsi nel futuro prossimo le stesse problematiche.