mercoledì 10 settembre 2014

IL TERZO MANDATO NON ERA CONSENTITO!

Il Movimento 5 Stelle di Cerreto d’Esi, si vede costretto a rispondere al Sig. Sergio Gubinelli a seguito dell’articolo pubblicato da quest’ultimo su l’Azione in merito alla sua terza nomina consecutiva al ruolo di assessore del comune di Cerreto d’Esi.

Ci preme sottolineare che il Movimento 5 stelle non ha nulla di personale nei riguardi del sopra citato, per noi il Sig. Sergio Gubinelli è semplicemente un esponente politico distante dalle nostre posizioni e che quindi osserviamo con attenzione per quel che riguarda il suo ruolo pubblico così come facciamo con tutti.
In paese aleggia molta confusione circa la nostra mozione di sfiducia presentata per la terza nomina consecutiva ad assessore,quindi riteniamo utile fare un po’ di chiarezza al di la delle opinioni più o meno variopinte che circolano in città.
Ci sembra che si dia poca importanza allo statuto comunale che è l’insieme delle norme fondamentali per l’attività del comune. Ricordiamo ai lettori che lo statuto di ogni comune, una volta approvato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi; infine inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti,non si tratta quindi di un documento riposto in maniera confusa in un cassetto ma di un testo UFFICIALE. 
Detto questo riportiamo alla lettera il passaggio dell’articolo 29 riguardante la nomina degli assessori: 
“Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.”
Per quel che riguarda il T.U.E.L. riportiamo il famigerato articolo 51.
Articolo 51 - Durata del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli. Limitazione dei mandati:
1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Ci sembra chiaro che ci sia un esplicito riferimento alla carica di sindaco e di presidente della provincia,se ne deduce che lo statuto comunale non entra in conflitto con la legge nazionale, pertanto è da ritenersi solamente più restrittivo quindi applicabile e valido.
Inoltre nella deliberazione del consiglio comunale num.10 del 11-06-2014 con oggetto:Presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti della giunta comunale e del vicesindaco,si legge che Visto il D.P.R. 16/05/1960, n.570, e successive modificazioni; Visto il D.l.vo 18/08/2000 n. 267; Visto lo Statuto Comunale; si prende atto della composizione della giunta.
In buona sostanza si dice che la nomina della giunta non è in contrasto ne col TUEL ne con lo statuto comunale, invece come abbiamo chiarito, questa affermazione non si può certo fare per la nomina del sig.Gubinelli.

Tuttavia, onde evitare spiacevoli battibecchi che poco hanno a che fare con la politica e quindi con il bene comune, fatta questa doverosa precisazione, auspichiamo che la polemica possa concludersi al più presto e invitiamo quella che sarà la nuova giunta e quindi il nuovo consiglio comunale ad adeguare e ristrutturare lo statuto comunale affinché non possano ripresentarsi nel futuro prossimo le stesse problematiche.